Criteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale nel bacino del Fiume Serchio


(D.L.vo 275/1993, D.L.vo.152/2006)


Nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio sono presenti diverse derivazione principalmente a scopo idroelettrico dalle acque superficiali del fiume Serchio e dei suoi affluenti situati nella parte montana del bacino stesso.
Alle derivazioni cosiddette “storiche” concesse all’Ente Elettrico ENEL si sono aggiunte negli ultimi anni una richiesta crescente di derivazioni minori dai corsi d’acqua superficiali per centraline idroelettriche favorite anche dall’elevata redditività di tali investimenti causata anche dalle agevolazioni statali per la produzione di energia rinnovabile.
Alla luce di tale situazione l’Autorità di Bacino del fiume Serchio ha approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 121 del 1 agosto 2002 i criteri, basati su parametri empirici di tipo idrologici, morfologici ed ecologici, per la Definizione del Minino Deflusso Vitale (D.M.V. ) nel bacino del Serchio.
Tale criteri hanno regolamentato, in maniera positiva, le richieste di derivazione dai corsi d’acqua superficiali, in quanto, dopo quella data il D.M.V. autorizzato ha subito sostanziali incrementi, raggiungendo mediamente valori dell’ordine di 6-7 lt/sec/Km2, rispetto agli originari 2 lt/sec/Km2, garantendo quindi rilasci nei corsi d’acqua apprezzabili.
Tuttavia le richieste di derivazioni per centraline idroelettriche non hanno subito flessioni, tanto da raggiungere, in un censimento effettuato da questa Autorità di Bacino, il numero di oltre 100 tra quelle in attività e quelle in progetto.
Tale situazione si ripercuote pesantemente su di un territorio già condizionato dai grandi impianti idroelettrici, rischiando di interessare in breve tempo la totalità dei corsi d’acqua montani.
Sulla base di quanto sopra specificato l’Autorità di bacino del fiume Serchio ha integrato, con Delibera del Comitato Istituzionale n. 152 del 20 febbraio 2007 , i vigenti “Criteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale”, di cui alla Delibera n. 121 del Comitato Istituzionale del 1 Agosto 2002 con nuove determinazioni.
Tali integrazioni prevedono che per l’ubicazione di nuovi impianti per la produzione di energia idroelettrica, oltre a quanto previsto dalla citata Delibera 121/2002, dovrà essere mantenuto esente da derivazioni un tratto di alveo, posto a monte dell’opera di presa ed un tratto di alveo posto a valle dell’opera di restituzione di impianti esistenti, di lunghezza pari almeno al doppio del tratto di alveo compreso tra l’opera di presa e l’opera di restituzione di detti impianti esistenti. Ciò con l'eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica del tipo "ad acqua fluente" definiti come: "impianti che utilizzano la portata naturale del corso d’acqua senza condotta e/o canale derivatore. Comprendono: opera di sbarramento (traverse con o senza organi mobili di scarico superficiale, ed eventualmente con scarico di fondo); centrale incorporata nella traversa o a quella affiancata." (Delibera del Comitato Istituzionale n. 156 del 19 giugno 2007)