Bacini idrografici e piani di bacino
Il bacino idrografico è inteso come "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente" (art.1).
L'intero territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici, che sono classificati di rilievo nazionale (organizzati in n.6 Autorità di Bacino: 1 - Po; 2 - Tevere; 3 - Arno; 4 - Adige; 5 - Volturno, Liri - Garigliano; 6 - Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione), di rilievo interregionale (in numero di 18: undici per il versante adriatico, due per il versante ionico e cinque per il versante tirrenico dell'Italia) e regionali.
Per ogni bacino idrografico (regionale,
interregionale o di interesse
nazionale) dovrà essere elaborato un piano di bacino che
riguardi
la difesa dalle acque, la conservazione, la difesa e la valorizzazione
del suolo, la salvaguardia della qualità delle acque
superficiali
e sotterranee e il loro disinquinamento, la compatibilità
ambientale
dei sistemi produttivi, la salvaguardia dell'ambiente naturale,
l'acquisizione
e la diffusione dei dati fino all'informazione della pubblica opinione.
Dopo lo stato di criticità ambientale degli anni '90, la
legge,
in attesa del piano di bacino, ha permesso di finanziare interventi
concreti
e mitigatori di situazioni a rischio attraverso piani triennali
("schemi
previsionali e programmatici" - art.31) o anche interventi urgenti
(art.30).
La legge 183/1989 prevede che il piano di bacino
debba essere
non un semplice studio corredato da proposte di intervento, ma un
aggiornamento
continuo delle problematiche e delle soluzioni.
Esso, tenendo conto dei diversi livelli istituzionali che
operano
con specifiche competenze di programmazione (Stato, Autorità
di
Bacino, Regioni, Province), dovrà rappresentare il
necessario coordinamento
con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione
territoriale.
Una volta che il piano di bacino sarà elaborato e
adottato,
infatti, gli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale
indicati
all'art.17, comma 4 della Legge 183/1989 (piani territoriali e
programmi
regionali - L.984/1977; piani di risanamento delle acque - L. 319/1976;
piani di smaltimento dei rifiuti - D.P.R. 915/1982; piani di
disinquinamento;
piani di bonifica, etc.) dovranno essere adeguati ad esso.
Il piano dovrà garantire, tra l'altro:
1) la difesa dei centri dal rischio di piena, stabilito un tempo di
ritorno adeguato;
2) la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei
dall'inquinamento
e dal depauperamento;
3) la riduzione del dissesto idrogeologico esistente e la non
ammissibilità
per il futuro di interventi causa di dissesto;
4) il mantenimento di una dinamica dei litorali e degli alvei
compatibile
con l'evoluzione naturale e con l'attività presente nel
bacino;
5) il recupero di equilibri naturali attraverso l'allentamento della
pressione antropica, ovvero attraverso il corretto e razionale uso
delle
risorse.
Considerando che le risorse "suolo e acqua" sono limitate, il piano dovrà permettere di operare scelte tra usi diversi, talora tra loro conflittuali, mediante lo strumento dell'analisi costi - benefici, estesa ai costi sociali e ambientali e ai benefici non quantificabili.
