Legge regionale 88 del 1 Dicembre 1998
Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti,
risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,
opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla
Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
(BU n. 42, parte prima, del 10.12.98 - GU 19 giugno 1999, n. 24)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 01 - Oggetto
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l’attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l’individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. La presente legge si conforma all’ordinamento regionale toscano delle autonomie regionali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
Art. 02 - Forme di raccordo e processi di concertazione
1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell’esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della l. 59/1997.
2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite.
3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di (21) e modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell’intesa.
4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).
Art. 03 - Funzioni riservate alla Regione
1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle altre normative attuative della medesima.
1 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all’indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale). (6)
Art. 04 - Funzioni conferite agli Enti locali (7)
1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell’art. 3 sono conferiti alle Provincie ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell’art. 3, è attribuita alle Province. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 05 - Esercizio associato delle funzioni (22)
1. Al fine di favorire l’esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. (23)
2. Abrogato (24)
3. Abrogato (24)
4. Fino alla costituzione della Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell’Area metropolitana fiorentina definiscono, nell’ambito della Conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalità di coordinamento o d’integrazione dell’esercizio delle rispettive funzioni per cui l’area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 06 - Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell’art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:
a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.
2. Ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, (25) preso atto dell’inadempienza, diffida l’ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all’ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.
3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato Regionale di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.
4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d’urgenza previsti dalla legislazione vigente.
Art. 07 - Attribuzione delle risorse
1. Successivamente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 7 della legge 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.
2. La decorrenza dell’esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l’effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.
Art. 08 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, si applicano nelle materie oggetto della presente legge anche in ordine alle funzioni conferite dalla Regione non in attuazione della L. 59/1997.
Capo II
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 09 - Disciplina generale delle funzioni
1. Nella materia "urbanistica e pianificazione territoriale" di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l’individuazione delle zone sismiche.
2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sono disciplinati dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge.
Articoli da 10 a 16:
Omissis (2)
Capo III
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE, TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI
Art. 17 - Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze
1. Nella materia "protezione della fauna e della flora"di cui agli artt. 68 e seguenti del decreto sono riservati alla Regione i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative i in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite dalla Regione dal Decreto legislativo 4/6/1997, n. 143).
Art. 18 - Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze
Abrogato. (3)
Art. 19 - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione
1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all’art. 74 del decreto è riservato alla Regione l’esercizio delle relative funzioni.
Art. 20 - Inquinamento delle acque. Riparto di competenze (9)
1. Nella materia "inquinamento delle acque" di cui agli artt. 79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi delle acque di cui all’art. 6, comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 42 e 43 del d.lgs 152/1999; (26)
c) l’autorizzazione alla deroga, relativamente ai criteri generali, per l’idoneità alla balneazione nelle acque costiere come definita ai sensi dell’art. 9 del DPR 8 giugno 1982, n. 470;
d) l’esercizio del potere di deroga di cui all’art. 9, comma 1, lett. c) e dei poteri sostitutivi di cui all’art. 9, comma 1, lett. b) del DPR 24 maggio 1988, n. 236 in materia di acque destinate al consumo umano.
2. Sono attribuite alle province le autorizzazioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. 152/99 e successive modifiche relative alle seguenti attività:
a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali:
1) materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
2) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;
b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);
c) interventi di ripascimento della fascia costiera;
d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale. (27) (28)
2 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono rilasciate nel rispetto dei criteri e della procedura di cui all'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in campo ambientale). (29)
2 ter. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative al comma 2, lettera d), sono rilasciate dalla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente. (29)
3. Sono altresì attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in particolare:
a) il monitoraggio della qualità delle acque interne e costiere;
b) il monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei preparati per lavare.
Art. 21 - Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze
1. Nella materia "inquinamento atmosferico" di cui agli artt. 82 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l’individuazione di aree nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione di piani regionali di risanamento.
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare:
a) al rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) la tenuta e all’aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
Capo IV
VIABILITÀ
Art. 22 - Funzioni della Regione
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali; (10)
b) il coordinamento delle funzioni, attribuite alle Province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;
c) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le modalità indicate al comma 4. (10)
d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l’esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;
e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l’esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;
f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;
g) abrogata (11)
h) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.
2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all’art. 101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le Province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuita alla competenza delle Province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.
3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.
4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione di cui al presente articolo. (12)
Art. 23 - Funzioni delle Province e dei Comuni (13)
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto, ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali,(4) sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare:
a) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali; (14)
b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali. Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d’intesa con i comuni interessati. Qualora l’intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall’inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione.(5)
2. Le attività di progettazione e costruzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo sono esercitate dalla Provincia, individuata nell’ambito della programmazione regionale degli interventi, in relazione al prevalente interesse dell’opera.
3. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. I proventi derivanti dall’esercizio di tali funzioni sono devoluti alle Province che li destinano alle attività di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.
3 bis. È attribuita ai Comuni la competenza per il rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali. (15)
Art. 24 - Disposizioni procedurali in materia di viabilità
1. Il Consiglio regionale approva il programma triennale di intervento, aggiornato annualmente, sulle strade regionali, con il quale si ripartiscono le risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare, fissando altresì il termine per la redazione dei progetti e per l’esecuzione delle opere.
2. Per la predisposizione e l’approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali, o di interventi sulla viabilità che comunque comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con apposito accordo di programma ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della LR 76/1996, promosso dalla Regione. Tale accordo disciplina anche le modalità ed i tempi di realizzazione dell’opera, in coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 1. L’approvazione di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
3. Per l’approvazione delle opere da realizzarsi in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non sia stato concluso l’accordo di programma da tutte le amministrazioni interessate o l’accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari delle stesse amministrazioni, si può provvedere, su proposta della Giunta, mediante deliberazione del Consiglio regionale. Tale approvazione produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali e provinciali senza necessità di ratifica da parte dei rispettivi organi consiliari.
Capo V
OPERE PUBBLICHE
Art. 25 - Opere pubbliche. Riparto di competenze (16)
1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale.
2. Sono subdelegate alle Province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli artt. 93 e seguenti del decreto.
3. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, ad eccezione di quelle subdelegate alle Province ai sensi del comma 2, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonchè l’edilizia di culto.
4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.
Capo VI
TRASPORTI
Art. 26 - Funzioni della Regione
1. Nella materia "trasporti" di cui agli artt. 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) l’individuazione dei criteri per il rilascio di concessioni su aree del demanio lacuale e fluviale;
b) l’estimo navale;
c) l’individuazione degli aeroporti di interesse regionale.
Art. 27 - Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai Comuni o all’Autorità di Ambito ai sensi del comma 4 o non delegate alle stesse Province ai sensi del comma 2.
2. Sono delegate alle Province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.
3. Sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale. Sono trasferite al Comune di Pisa le funzioni già delegate con legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno - Canale dei Navicelli) concernenti la navigazione interna.
4. Sono attribuite alle Autorità di Ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.
Capo VII
ENERGIA
Art. 28 - Funzioni della Regione
1. Nella materia "energia" di cui agli artt. 28 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) le concessioni per l’esercizio delle attività elettriche;
b) le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee e di impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 Km. e le relative varianti;
c) l’attuazione del Piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
d) la definizione, nell’ambito del Piano energetico regionale, degli standard tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, e di procedure amministrative semplificate per la loro realizzazione in conformità agli standard di cui sopra;
e) l’assistenza agli enti locali per le attività di informazione e formazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
f) il rilascio di permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma nonché la concessione dei relativi contributi finanziari;
g) la polizia mineraria;
h) la determinazione delle tariffe da corrispondere da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi entro i limiti massimi fissati dallo Stato;
i) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.
Art. 29 - Funzioni delle Province
1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai Comuni ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in particolare:
a) le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non riservate alla Regione;
b) le funzioni relative all’esercizio di reti di oleodotti e gasdotti;
c) le funzioni relative allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma. (17)
2. Le competenze di cui al comma 2 dell’art. 31 del decreto sono esercitate dalle Province in conformità al Piano energetico regionale.
Capo VIII
PROTEZIONE CIVILE
Art. 30 - Funzioni della Regione (18)
Abrogato
Art. 31 - Funzioni delle Province (19)
Abrogato
Art. 32 - Riordino della normativa (20)
Abrogato
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 - Rinvii
1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, valutazione di impatto ambientale, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con separati provvedimenti legislativi.
2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
Note
(1) V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."
(2) Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5.
(3) Articolo abrogato con l.r. 20 marzo 2000, n.30, art.19.
(4) Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40, art.1.
(5) Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40, art.1.
(6) Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.18.
(7) Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.19.
(8) Nota soppressa.
(9) Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.21.
(10) Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.22.
(11) Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.22.
(12) Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.22.
(13) Rubrica così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.23.
(14) Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.23.
(15) Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.23.
(16) Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.25.
(17) Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 26.
(18) Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67, art. 32.
(19) Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67, art. 32.
(20) Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67, art. 32.
(21) Parole soppresse con l.r. 16 agosto 2001, n. 40, art. 14.
(22) Rubrica così sostituita con l.r. 16 agosto 2001, n. 40, art. 14.
(23) Comma così sostituito con l.r. 16 agosto 2001, n. 40, art. 14.
(24) Comma abrogato con l.r. 16 agosto 2001, n. 40, art. 14.
(25) Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53, art. 17
(26) La presente lettera sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 21, è stata modificata con l.r. 21 dicembre 2001, n. 64, art. 8.
(27) Nota soppressa.
(28) Comma così sostituito con l.r. 4 aprile 2003, n. 19, art. 1.
(29) Comma aggiunto con l.r. 4 aprile 2003, n. 19, art. 1.
(BU n. 42, parte prima, del 10.12.98 - GU 19 giugno 1999, n. 24)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 01 - Oggetto
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l’attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l’individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. La presente legge si conforma all’ordinamento regionale toscano delle autonomie regionali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
Art. 02 - Forme di raccordo e processi di concertazione
1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell’esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della l. 59/1997.
2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite.
3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di (21) e modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell’intesa.
4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).
Art. 03 - Funzioni riservate alla Regione
1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle altre normative attuative della medesima.
1 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all’indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale). (6)
Art. 04 - Funzioni conferite agli Enti locali (7)
1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell’art. 3 sono conferiti alle Provincie ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell’art. 3, è attribuita alle Province. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 05 - Esercizio associato delle funzioni (22)
1. Al fine di favorire l’esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. (23)
2. Abrogato (24)
3. Abrogato (24)
4. Fino alla costituzione della Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell’Area metropolitana fiorentina definiscono, nell’ambito della Conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalità di coordinamento o d’integrazione dell’esercizio delle rispettive funzioni per cui l’area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 06 - Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell’art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:
a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.
2. Ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, (25) preso atto dell’inadempienza, diffida l’ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all’ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.
3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato Regionale di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.
4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d’urgenza previsti dalla legislazione vigente.
Art. 07 - Attribuzione delle risorse
1. Successivamente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 7 della legge 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.
2. La decorrenza dell’esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l’effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.
Art. 08 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, si applicano nelle materie oggetto della presente legge anche in ordine alle funzioni conferite dalla Regione non in attuazione della L. 59/1997.
Capo II
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 09 - Disciplina generale delle funzioni
1. Nella materia "urbanistica e pianificazione territoriale" di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l’individuazione delle zone sismiche.
2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sono disciplinati dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge.
Articoli da 10 a 16:
Omissis (2)
Capo III
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE, TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI
Art. 17 - Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze
1. Nella materia "protezione della fauna e della flora"di cui agli artt. 68 e seguenti del decreto sono riservati alla Regione i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative i in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite dalla Regione dal Decreto legislativo 4/6/1997, n. 143).
Art. 18 - Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze
Abrogato. (3)
Art. 19 - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione
1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all’art. 74 del decreto è riservato alla Regione l’esercizio delle relative funzioni.
Art. 20 - Inquinamento delle acque. Riparto di competenze (9)
1. Nella materia "inquinamento delle acque" di cui agli artt. 79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi delle acque di cui all’art. 6, comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 42 e 43 del d.lgs 152/1999; (26)
c) l’autorizzazione alla deroga, relativamente ai criteri generali, per l’idoneità alla balneazione nelle acque costiere come definita ai sensi dell’art. 9 del DPR 8 giugno 1982, n. 470;
d) l’esercizio del potere di deroga di cui all’art. 9, comma 1, lett. c) e dei poteri sostitutivi di cui all’art. 9, comma 1, lett. b) del DPR 24 maggio 1988, n. 236 in materia di acque destinate al consumo umano.
2. Sono attribuite alle province le autorizzazioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. 152/99 e successive modifiche relative alle seguenti attività:
a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali:
1) materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
2) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;
b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);
c) interventi di ripascimento della fascia costiera;
d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale. (27) (28)
2 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono rilasciate nel rispetto dei criteri e della procedura di cui all'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in campo ambientale). (29)
2 ter. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative al comma 2, lettera d), sono rilasciate dalla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente. (29)
3. Sono altresì attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in particolare:
a) il monitoraggio della qualità delle acque interne e costiere;
b) il monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei preparati per lavare.
Art. 21 - Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze
1. Nella materia "inquinamento atmosferico" di cui agli artt. 82 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l’individuazione di aree nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione di piani regionali di risanamento.
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare:
a) al rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) la tenuta e all’aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
Capo IV
VIABILITÀ
Art. 22 - Funzioni della Regione
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali; (10)
b) il coordinamento delle funzioni, attribuite alle Province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;
c) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le modalità indicate al comma 4. (10)
d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l’esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;
e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l’esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;
f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;
g) abrogata (11)
h) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.
2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all’art. 101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le Province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuita alla competenza delle Province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.
3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.
4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione di cui al presente articolo. (12)
Art. 23 - Funzioni delle Province e dei Comuni (13)
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto, ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali,(4) sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare:
a) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali; (14)
b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali. Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d’intesa con i comuni interessati. Qualora l’intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall’inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione.(5)
2. Le attività di progettazione e costruzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo sono esercitate dalla Provincia, individuata nell’ambito della programmazione regionale degli interventi, in relazione al prevalente interesse dell’opera.
3. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. I proventi derivanti dall’esercizio di tali funzioni sono devoluti alle Province che li destinano alle attività di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.
3 bis. È attribuita ai Comuni la competenza per il rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali. (15)
Art. 24 - Disposizioni procedurali in materia di viabilità
1. Il Consiglio regionale approva il programma triennale di intervento, aggiornato annualmente, sulle strade regionali, con il quale si ripartiscono le risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare, fissando altresì il termine per la redazione dei progetti e per l’esecuzione delle opere.
2. Per la predisposizione e l’approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali, o di interventi sulla viabilità che comunque comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con apposito accordo di programma ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della LR 76/1996, promosso dalla Regione. Tale accordo disciplina anche le modalità ed i tempi di realizzazione dell’opera, in coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 1. L’approvazione di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
3. Per l’approvazione delle opere da realizzarsi in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non sia stato concluso l’accordo di programma da tutte le amministrazioni interessate o l’accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari delle stesse amministrazioni, si può provvedere, su proposta della Giunta, mediante deliberazione del Consiglio regionale. Tale approvazione produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali e provinciali senza necessità di ratifica da parte dei rispettivi organi consiliari.
Capo V
OPERE PUBBLICHE
Art. 25 - Opere pubbliche. Riparto di competenze (16)
1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale.
2. Sono subdelegate alle Province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli artt. 93 e seguenti del decreto.
3. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, ad eccezione di quelle subdelegate alle Province ai sensi del comma 2, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonchè l’edilizia di culto.
4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.
Capo VI
TRASPORTI
Art. 26 - Funzioni della Regione
1. Nella materia "trasporti" di cui agli artt. 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) l’individuazione dei criteri per il rilascio di concessioni su aree del demanio lacuale e fluviale;
b) l’estimo navale;
c) l’individuazione degli aeroporti di interesse regionale.
Art. 27 - Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai Comuni o all’Autorità di Ambito ai sensi del comma 4 o non delegate alle stesse Province ai sensi del comma 2.
2. Sono delegate alle Province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.
3. Sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale. Sono trasferite al Comune di Pisa le funzioni già delegate con legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno - Canale dei Navicelli) concernenti la navigazione interna.
4. Sono attribuite alle Autorità di Ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.
Capo VII
ENERGIA
Art. 28 - Funzioni della Regione
1. Nella materia "energia" di cui agli artt. 28 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) le concessioni per l’esercizio delle attività elettriche;
b) le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee e di impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 Km. e le relative varianti;
c) l’attuazione del Piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
d) la definizione, nell’ambito del Piano energetico regionale, degli standard tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, e di procedure amministrative semplificate per la loro realizzazione in conformità agli standard di cui sopra;
e) l’assistenza agli enti locali per le attività di informazione e formazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
f) il rilascio di permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma nonché la concessione dei relativi contributi finanziari;
g) la polizia mineraria;
h) la determinazione delle tariffe da corrispondere da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi entro i limiti massimi fissati dallo Stato;
i) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.
Art. 29 - Funzioni delle Province
1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai Comuni ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in particolare:
a) le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non riservate alla Regione;
b) le funzioni relative all’esercizio di reti di oleodotti e gasdotti;
c) le funzioni relative allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma. (17)
2. Le competenze di cui al comma 2 dell’art. 31 del decreto sono esercitate dalle Province in conformità al Piano energetico regionale.
Capo VIII
PROTEZIONE CIVILE
Art. 30 - Funzioni della Regione (18)
Abrogato
Art. 31 - Funzioni delle Province (19)
Abrogato
Art. 32 - Riordino della normativa (20)
Abrogato
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 - Rinvii
1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, valutazione di impatto ambientale, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con separati provvedimenti legislativi.
2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
Note
(1) V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."
(2) Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5.
(3) Articolo abrogato con l.r. 20 marzo 2000, n.30, art.19.
(4) Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40, art.1.
(5) Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40, art.1.
(6) Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.18.
(7) Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.19.
(8) Nota soppressa.
(9) Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.21.
(10) Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.22.
(11) Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.22.
(12) Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.22.
(13) Rubrica così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.23.
(14) Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.23.
(15) Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.23.
(16) Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.25.
(17) Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 26.
(18) Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67, art. 32.
(19) Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67, art. 32.
(20) Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67, art. 32.
(21) Parole soppresse con l.r. 16 agosto 2001, n. 40, art. 14.
(22) Rubrica così sostituita con l.r. 16 agosto 2001, n. 40, art. 14.
(23) Comma così sostituito con l.r. 16 agosto 2001, n. 40, art. 14.
(24) Comma abrogato con l.r. 16 agosto 2001, n. 40, art. 14.
(25) Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53, art. 17
(26) La presente lettera sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1, art. 21, è stata modificata con l.r. 21 dicembre 2001, n. 64, art. 8.
(27) Nota soppressa.
(28) Comma così sostituito con l.r. 4 aprile 2003, n. 19, art. 1.
(29) Comma aggiunto con l.r. 4 aprile 2003, n. 19, art. 1.
