D.P.R. 380 del 6 Giugno 2001

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A).
Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;

Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n.
105 e n. 112-quinquies;

Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46,
47, 48, 51 e 52;

Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei
deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da
parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività
culturali;

Emana il seguente decreto:

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Parte I - Attività edilizia

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Attività edilizia

Articolo 1 (L)

Àmbito di applicazione.

1. Il presente testo unico contiene i princìpi fondamentali
e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività
edilizia.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia.

3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli
articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle
relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

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Articolo 2 (L)

Competenze delle regioni e degli enti locali.

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente
in materia edilizia nel rispetto dei princìpi fondamentali
della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel
testo unico.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva,
nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico,
attuative dei princìpi di riordino in esso contenuti,
operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario,
fino a quando esse non si adeguano ai princìpi medesimi.

4. I comuni, nell'àmbito della propria autonomia statutaria
e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.

5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli
enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in
vigore.

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Articolo 3 (L)

Definizioni degli interventi edilizi.

(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica (2/b);

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia
e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite
alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati
da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di
suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto
ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma
la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

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Articolo 4 (L)

Regolamenti edilizi comunali.

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma
4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive,
con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili
e delle pertinenze degli stessi.

2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia,
il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di
tale organo consultivo.

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Articolo 5 (R)

Sportello unico per l'edilizia.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, nell'àmbito della propria
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già
esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per
l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione
e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in
ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
denuncia di inizio attività (3).

2. Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità,
nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi
e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;

d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di
accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilità, nonché delle certificazioni attestanti
le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;

f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e
le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce
direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal
richiedente:

a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da
una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.

4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini
della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico
della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli
61, 94 e 62;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre
1976, n. 898;

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso
di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi
sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo
5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna
veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e
vincoli idrogeologici;

h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;

i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree
naturali protette.

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TITOLO II

Titoli abilitativi

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 6 (L)

Attività edilizia libera.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla
disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al
centro edificato.

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Articolo 7 (L)

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493)

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione
l'azione integrata e coordinata di una pluralità di
amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia
pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse
statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero
da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di
conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero
dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.

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Articolo 8 (L)

Attività edilizia dei privati su aree demaniali.

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)

1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree
demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo
unico.

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Articolo 9 (L)

Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.

(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978,
art. 27, ultimo comma)

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi
regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici
sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma
dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o
parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova
edificazione nel limite della densità massima fondiaria di
0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione
produttiva, la superficie coperta non può comunque superare
un decimo dell'area di proprietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali
come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al
comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera
d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o
più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle
destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso
si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta
ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati
con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla
sezione II del capo II del presente titolo.

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Capo II - Permesso di costruire

Sezione I - Nozione e caratteristiche

Articolo 10 (L)

Interventi subordinati a permesso di costruire.

(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25,
comma 4)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che
comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso (3/a).

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non
connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro
parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio
attività.

3. Le regioni possono altresì individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e
sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.

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Articolo 11 (L)

Caratteristiche del permesso di costruire.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23
dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2,
comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme
all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla
titolarità della proprietà o di altri diritti
reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.
È irrevocabile ed è oneroso ai sensi
dell'articolo 16.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei
diritti dei terzi.

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Articolo 12 (L)

Presupposti per il rilascio del permesso di costruire.

(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150
del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)

1. Il permesso di costruire è rilasciato in
conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla
esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da
parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio,
ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto
del permesso.

3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni
dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.

4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali
da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli
strumenti urbanistici.

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Articolo 13 (L)

Competenza al rilascio del permesso di costruire.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150,
art. 41-quater)

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi,
dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso
di costruire entro i termini stabiliti.

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Articolo 14 (L)

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16
della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000,
art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di
densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati
di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444.

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Articolo 15 (R)

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 31, comma 11)

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata non può
superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono
essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi
tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita,
tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La
proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o
delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto
in più esercizi finanziari.

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo
permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non
rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede
altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di
costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio.

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Sezione II - Contributo di costruzione

Articolo 16 (L)

Contributo per il rilascio del permesso di costruire.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e
5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n.
537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1,
lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11
marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le
modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione
è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso
di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il
titolare del permesso può obbligarsi a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune (3/b).

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata
all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con
le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base
alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni
in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni,
nonché delle leggi regionali.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte
della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni
provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio
comunale.

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle
relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e
del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7
rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti
di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla
base dei criteri definiti dalle regioni (3/c).

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo
nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore
all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri
edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo
di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale
assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire
comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per
cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione
è determinato in relazione al costo degli interventi stessi,
così come individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare
che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori
determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.

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Articolo 17 (L)

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982,
n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n.
10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire
è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione
qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione
con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione
è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia
residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti
indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese
le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura
non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà
dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

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Articolo 18 (L)

Convenzione-tipo.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179,
art. 23, comma 6)

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la
regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi
tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli
alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base
del costo delle aree, così come definito dal comma
successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore
desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a
30 e non inferiore a 20 anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del
costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20
per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo
16.

3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle
aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al
valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà
avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la
stipula delle convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e
dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

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Articolo 19 (L)

Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati
ad attività industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i
criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16,
nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati
ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari
all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi
dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione
ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio
comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è
dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

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Sezione III - Procedimento

Articolo 20 (R)

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va
presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II,
nonché da un'autocertificazione circa la
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel
caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale
ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4
e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3,
sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla
domanda dal richiedente e, valutata la conformità del
progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del
rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche
di modesta entità rispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino
al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento,
sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre
amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere
pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui
al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al
comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è
data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio.

8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con
più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.

9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.

10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione
consiliare di cui all'articolo 14.

10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda (3/d).

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Articolo 21 (R)

Intervento sostitutivo regionale.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493).

1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo
20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del
permesso di costruire, l'interessato può, con atto
notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedereallo sportello unico che il dirigente o il responsabile
dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni
dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al
sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma
la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.

2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1,
l'interessato può inoltrare richiesta di intervento
sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine
di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine,
sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.

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Capo III - Denuncia di inizio attività

Articolo 22 (L)

Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11,
convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività
gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e
all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio
attività le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano
la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del
rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di
inizio attività costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati
mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata
in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da
apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di
piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre
l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio
attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati
al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la
relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'àmbito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato
di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto
dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della
disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 (3/e).

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Articolo 23 (R)

(L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di
inizio attività).

(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed
è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre
anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento
è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato
alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato,
nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove
entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso
di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. È comunque salva la facoltà di
ripresentare la denuncia di inizio attività, con le
modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività (3/f).

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TITOLO III

Agibilità degli edifici

Capo I - Certificato di agibilità

Articolo 24 (L)

Certificato di agibilità.

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2,
come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con
riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi
causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di
agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464
euro (4).

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità
deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la
iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, e successive modificazioni e integrazioni.

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Articolo 25 (R).

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.

(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge
5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3,
è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di
rilascio del certificato di agibilità, corredata della
seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello
unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato
di agibilità di conformità dell'opera rispetto al
progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformità degli impianti installati negli edifici adibiti
ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127,
nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero
ancora certificazione di conformità degli impianti prevista
dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa
eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di
agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui
all'articolo 62, attestante la conformità delle opere
eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della
parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77,
nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione
del silenzio-assenso è di sessanta giorni (5).

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione
integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In
tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.

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Articolo 26 (L)

Dichiarazione di inagibilità.

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un
edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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TITOLO IV

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia,
responsabilità e sanzioni

Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e
responsabilità

Articolo 27 (L)

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto
o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o
l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o
adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere
e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché in tutti i casi di
difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla
tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766,
nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di
inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni
del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su
richiesta della regione, del comune o delle altre autorità
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche
avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (5/a).

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora
sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia
dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto
fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al
competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio
comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

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Articolo 28 (L)

Vigilanza su opere di amministrazioni statali.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano
le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, informa immediatamente la regione e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete,
d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei
provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27 (6).

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Articolo 29 (L)

Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori,
nonché anche del progettista per le opere subordinate a
denuncia di inizio attività.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute nel presente capo, della conformità delle opere
alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché,
unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono,
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e
solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino
di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del
permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera,
fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei
casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al
dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui
è incorso il direttore dei lavori, che è
passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio
attività, il progettista assume la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni
non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

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Capo II - Sanzioni

Articolo 30 (L)

Lottizzazione abusiva.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del
terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione
in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo
gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edifi-catorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono
essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a
5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di
rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da
parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti
attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo
dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo
medesimo è stato depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al
dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove
è sito l'immobile (7).

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a
scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da
notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati
nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed
il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato
emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono
essere stipulati, nè in forma pubblica nè in
forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima
della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17
marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti,
nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di
diritti reali di garanzia e di servitù.

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Articolo 31 (L)

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal
permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del
permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel
provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma
3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce
titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si
dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che
l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in
base a leggi statali o regionali, a vincolo di
inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza
del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle
opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione
e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente
autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la
sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 (7/a).

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Articolo 32 (L)

Determinazione delle variazioni essenziali.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le
regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto
approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre
esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti
condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli
standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da
valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto
approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di
pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi
tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità
abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti
a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico
ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in
aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale
difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono
considerati variazioni essenziali.

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Articolo 33 (L)

Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza,
decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del
comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria
pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla
realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di
ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti
all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo
all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie
non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso,
indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da
516 a 5164 euro (8).

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei
beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta
giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.

5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo
31, comma 8.

6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui
agli articoli 16 e 19.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma
3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in
totale difformità dalla stessa (8/a).

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Articolo 34 (L)

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti
a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo
fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del
comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo
di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso
di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
parziale difformità dalla denuncia di inizio
attività (8/b).

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Articolo 35 (L)

Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello
Stato o di enti pubblici.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso
di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida
non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il
ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese
del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici,
previsto dalla normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza
di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale
difformità dalla stessa (8/c).

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Articolo 36 (L)

Accertamento di conformità.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui
all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34,
comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative,
il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,
possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda (8/d).

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge,
in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata
motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si
intende rifiutata.

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Articolo 37 (L)

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e accertamento di
conformità.

(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della
legge n. 47 del 1985)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi
1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di
inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore a 516 euro (9).

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio
attività consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3,
eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e
regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da
norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a
cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516
a 10329 euro (10).

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili,
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le
attività culturali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla
richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione
pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2 (11).

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono
ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore
a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del
procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato
dall'agenzia del territorio (12).

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la
denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata
quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il
pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro (12/a).

6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque
salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento
realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33,
34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 36.

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Articolo 38 (L)

Interventi eseguiti in base a permesso annullato.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia
possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente
eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di
accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La
valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi
i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 36.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
titolo (12/b).

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Articolo 39 (L)

Annullamento del permesso di costruire da parte della regione.

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7,
legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto
mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed
è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al
progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni
entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione
può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da
notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ai
soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di
sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui
al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di
annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite
in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono
resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del
comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attività (12/c).

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Articolo 40 (L)

Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione.

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6,
legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o
in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune
non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione
può disporre la sospensione o la demolizione delle opere
eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro
cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è
notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al
committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso
provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre
mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure
necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la
rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato
un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è
tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni
penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente
tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in
assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con
questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività (12/d).

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Articolo 41 (L)

Demolizione di opere abusive.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere
non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto
nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e
indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di
cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le
amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al
prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi
contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale
occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale
di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarità dei beni e delle aree
interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al
responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi
lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il
prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative
del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ed il Ministro della difesa (13).

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Articolo 42 (L)

Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.

2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni (13/a);

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni (13/b);

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni (13/c).

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si
applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2,
il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito
nei modi previsti dall'articolo 43.

6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel comma 2.

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Articolo 43 (L)

Riscossione.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della
parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti
in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.

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Articolo 44 (L)

Sanzioni penali.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21
giugno 1985, n. 298)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente
titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (14);

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza
del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione (15);

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso
(16).

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi
è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei
terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è
avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo
per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti
in assenza o in totale difformità dalla stessa (16/a) (16/b).

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Articolo 45 (L)

Norme relative all'azione penale.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa
finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso
in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio
dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data
compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso (16/c).

3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

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Articolo 46 (L)

Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, art. 8)

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e
non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o
del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù (16/d).

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al
comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù
acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla
trascrizione della domanda diretta a far accertare la
nullità degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da
una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano
agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria
entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorità giudiziaria.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora
nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa (16/e).

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Articolo 47 (L)

Sanzioni a carico dei notai.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)

1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli
previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente
al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della
formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30
tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di
procedura penale (17).

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Articolo 48 (L)

Aziende erogatrici di servizi pubblici.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi
pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere
prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza
di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano
stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo
1985.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla
domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per
le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia
della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo
e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la
stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una
sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che
già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere
prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il
servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di
un pubblico servizio (18).

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o
altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera
è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso
contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto
medesimo.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti
in assenza della stessa (18/a).

3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza
sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle
aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia
imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione
di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile
le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli
immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della
autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della
istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova
del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la
sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle
aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione
pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario
della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei
contratti (18/b).

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Capo III - Disposizioni fiscali

Articolo 49 (L)

Disposizioni fiscali.

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi
abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso,
ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non
beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti,
nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola
unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte,
ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti
indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale
e nei piani particolareggiati di esecuzione.

2. È fatto obbligo al comune di segnalare
all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei
lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità,
ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente (19).

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte
dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal
presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di
ricezione della segnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai benefìci suddetti il
committente è responsabile dei danni nei confronti degli
aventi causa.

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Articolo 50 (L)

Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria.

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni
tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si
applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano
tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a
condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga
presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo
di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve
essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della
domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefìci, deve presentare al competente
ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento
definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso
che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione
del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione (20).

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati
costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla
base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti
tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei
quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17
marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne
faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale,
allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal
giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a
pena di decadenza dai benefìci, deve presentare, entro
novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del
provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una
dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione
(21).

3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli
interessi di mora stabiliti per i singoli tributi (22).

4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di
opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o
di decadenza previsti dall'articolo 49.

5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il
conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4,
deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in
sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino
al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli
immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate (23).

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Articolo 51 (L)

Finanziamenti pubblici e sanatoria.

(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)

1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli
immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche
senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta
sanatoria.

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Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Articolo 52 (L)

Tipo di strutture e norme tecniche.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione
del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche
riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto
con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del
tipo e delle modalità costruttive e della destinazione
dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni;

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e
le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di
opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri,
costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o più piani entro e fuori terra,
l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei
rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Articolo 53 (L)

Definizioni.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da
un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che
assolvono ad una funzione statica;

b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle
composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle
quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione
addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica
è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in
acciaio o in altri metalli.

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Articolo 54 (L)

Sistemi costruttivi.

(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7,
primo comma, art. 8, primo comma)

1. Gli edifici possono essere costruiti con:

a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

b) struttura a pannelli portanti;

c) struttura in muratura;

d) struttura in legname.

2. Ai fini di questo testo unico si considerano:

a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione
portante;

b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di
pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e
di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture
orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;

c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

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Articolo 55 (L)

Edifici in muratura.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)

1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali
che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui all'articolo 83.

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Articolo 56 (L)

Edifici con struttura a pannelli portanti.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto
comma)

1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in
calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o
malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni,
costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in
calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere
orientati almeno secondo due direzioni distinte.

2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un
organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui
all'articolo 85.

3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve
essere assicurata da armature metalliche.

4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione
del grado di sismicità, deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

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Articolo 57 (L)

Edifici con strutture intelaiate.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma,
secondo, terzo e quarto comma)

1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:

a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso;

b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso.

2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle
intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da
assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.

4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere
efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le
modalità specificate dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.

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Articolo 58 (L)

Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che
assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma
1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio
tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con apposita relazione nella quale debbono:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a
fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di
prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori
di cui all'articolo 59 (23/a).

2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e
durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di
origine.

3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo
fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del
presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando
le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.

4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti
sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di
trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a
carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare
la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue
caratteristiche di impiego.

6. Il progettista delle strutture è responsabile
dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei
manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

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Articolo 59 (L)

Laboratori.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori
ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle
facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti
universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed
esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria
italiana spa (23/b);

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS)
di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash
test per le barriere metalliche (24).

2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con
proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad
effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle
geotecniche su terreni e rocce.

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo,
è servizio di pubblica utilità.

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Articolo 60 (L)

Emanazione di norme tecniche,

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)

1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone,
modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.

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Articolo 61 (L)

Abitati da consolidare.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano
intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di
consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono
essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente
ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con
ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono
eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel
termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

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Articolo 62 (L)

Utilizzazione di edifici.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento
armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni
è condizionato all'esibizione di un certificato da
rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.

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Articolo 63 (L)

Opere pubbliche.

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo
2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte
si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla
citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

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Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica.

Sezione I - Adempimenti

Articolo 64 (L)

Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità.

(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo
comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo
tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve
avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un
tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della
progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di
sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza
dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di
esecuzione del progetto, della qualità dei materiali
impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera.

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Articolo 65 (R)

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica.

(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a
trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale
(24/a).

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori
e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista,
dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista
e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche,
le qualità e le dosature dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito (24/b).

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre
alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono
essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo
sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente
articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione,
redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei
relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6
con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una
copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

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Articolo 66 (L)

Documenti in cantiere.

(legge n. 1086 del 1971, art. 5)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo
53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere
conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e
firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori,
nonché un apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori
è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare
nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei
lavori.

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Articolo 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)

Collaudo statico.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità
devono essere sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,
iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in
alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il
direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo
sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal
committente e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di
cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in
proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere,
anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori,
all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore
dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati
da difficoltà tecniche e da complessità esecutive
dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità,
il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio
tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione
allo sportello unico.

8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se
prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia
del certificato di collaudo.

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Sezione II - Vigilanza

Articolo 68 (L)

Controlli.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel
cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53,
comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti
preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari
ed agenti comunali (25).

2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle
province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un
ingegnere.

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Articolo 69 (L)

Accertamenti delle violazioni.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)

1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli
adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale
che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale, verrà inoltrato all'Autorità
giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti di cui all'articolo 70.

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Articolo 70 (L)

Sospensione dei lavori.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo
verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni
accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale,
al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione
dei lavori.

2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato
provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.

3. Della disposta sospensione è data comunicazione al
dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi
l'osservanza.

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Sezione III - Norme penali

Articolo 71 (L)

Lavori abusivi.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore,
esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in
violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro (26).

2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o
dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in
metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58 (27).

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Articolo 72 (L)

Omessa denuncia dei lavori.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista
dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da 103 a 1032 euro (28).

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Articolo 73 (L)

Responsabilità del direttore dei lavori.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro
(29).

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o
ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della
relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.

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Articolo 74 (L)

Responsabilità del collaudatore.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67,
comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro (30).

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Articolo 75 (L)

Mancanza del certificato di collaudo.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del
rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro (31).

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Articolo 76 (L)

Comunicazione della sentenza.

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti
disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro
quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al
comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale
dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

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Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico

Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati

Articolo 77 (L)

Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici.

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati,
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono
redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto,
adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie
a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre
livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformità degli elaborati
alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere
approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli
articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.

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Articolo 78 (L)

Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche
di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati
e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono
approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e
terzo comma, del codice civile (32).

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di
cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del
codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere
più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle
rampe delle autorimesse.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.

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Articolo 79 (L)

Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi.

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga
alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i
cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune
a più fabbricati.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui
agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le
opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno
spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

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Articolo 80 (L)

Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
infortuni.

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto
alle competenti autorità a norma dell'articolo 94,
l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare
in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla
autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla
normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere
realizzate.

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Articolo 81 (L)

Certificazioni.

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di
interventi di cui al presente capo è allegato certificato
medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino
l'ubicazione della propria abitazione, nonché le
difficoltà di accesso.

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Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Articolo 82 (L)

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico.

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109).

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla
sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei
lavori pubblici (33).

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le
medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste
dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata
acquisita l'approvazione delle predette autorità.

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al
comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2
del presente articolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1
è subordinato alla verifica della conformità del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di
cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al
proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire
una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità è condizionato alla verifica tecnica
della conformità della dichiarazione allo stato
dell'immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da
rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili,
relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5
febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da
rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con
la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi (34).

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del
1986, sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti,
alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2
del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima
del presente capo, e al citato D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro
dei lavori pubblici. Le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.

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Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche

Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche

Articolo 83 (L)

Opere disciplinate e gradi di sismicità.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera
c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112
del 1998)

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate
sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da
specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con
decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.

2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di
concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la
Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati del grado di sismicità da prendere a base per
la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato
dalle norme tecniche.

3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono
alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del
presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità,
nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

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Articolo 84 (L)

Contenuto delle norme tecniche.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui
all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati
dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di
sismicità, definiscono:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo,
al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra
edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle
costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

2. Le caratteristiche generali e le proprietà
fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei
terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla
quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi
ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni
medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere
convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare
tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di
stabilità dei pendii medesimi.

4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire
l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e
della natura dei terreni e del grado di sismicità.

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Articolo 85 (L)

Azioni sismiche.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in
grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti
torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere
a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 83:

a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche
verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza,
agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi
dinamica teorica o sperimentale;

b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti
non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;

c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento
torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in
ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni
riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;

d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni
gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni
sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui all'articolo 83.

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Articolo 86 (L)

Verifica delle strutture.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui
all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della
ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera
struttura.

2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili
combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne,
senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione
dell'azione del vento.

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Articolo 87 (L)

Verifica delle fondazioni.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di
fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica,
tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali
applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83.

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Articolo 88 (L)

Deroghe.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche,
di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e
i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio
periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello
strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere
confermate nei piani particolareggiati.

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Articolo 89 (L)

Parere sugli strumenti urbanistici.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il
parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di
adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima
della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica
della compatibilità delle rispettive previsioni con le
condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il
parere deve intendersi reso in senso negativo.

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Articolo 90 (L)

Sopraelevazioni.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,
purché nel complesso la costruzione risponda alle
prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il
complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo
unico (35).

2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo
di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e
l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo
carico.

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Articolo 91 (L)

Riparazioni.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un
maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti
articoli.

2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.

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Articolo 92 (L)

Edifici di speciale importanza artistica.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in
edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque,
interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di
privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

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Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche (36)

Articolo 93 (R)

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone
sismiche.

(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è
tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista,
del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze,
nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve
essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle
strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni
dei particolari esecutivi delle strutture.

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla
fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti
nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazioni, in quanto necessari.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a
semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati
nell'articolo 103.

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Articolo 94 (L)

Autorizzazione per l'inizio dei lavori.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a
bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla
richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i
provvedimenti di sua competenza.

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o
nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,
è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che
decide con provvedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra
o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze.

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Sezione III - Repressione delle violazioni

Articolo 95 (L)

Sanzioni penali.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei
decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è
punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.

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Articolo 96 (L)

Accertamento delle violazioni.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103,
appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme,
compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente
ufficio tecnico della regione.

2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo
verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue
deduzioni.

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Articolo 97 (L)

Sospensione dei lavori.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)

1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione,
contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con
decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al
proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore
delle opere, la sospensione dei lavori.

2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza
dell'ordine di sospensione (37).

3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente
dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza
pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione
dell'ordine di sospensione.

4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui
la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

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Articolo 98 (L)

Procedimento penale.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa
la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o
più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai
ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali.

2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del
competente ufficio tecnico della regione, il quale può
delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.

3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la
demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in
difformità alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.

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Articolo 99 (L)

Esecuzione d'ufficio.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni
di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto
esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del
caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

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Articolo 100 (L)

Competenza della Regione (38).

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina,
con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della
regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in
violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui
agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a
renderle conformi alle norme stesse (39).

2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.

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Articolo 101 (L)

Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della
regione.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in
base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici
giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
o il decreto è diventato esecutivo.

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Articolo 102 (L)

Modalità per l'esecuzione d'ufficio.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono
annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro (40).

2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di
lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche
di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio
comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal
competente ufficio tecnico della regione (41).

3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo
suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario,
è fatta mediante ruoli esecutivi (42).

4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione
ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

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Articolo 103 (L)

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)

1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle
sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria,
gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni
statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le
guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a
servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad
accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni
sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.

2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare
se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in
conformità delle presenti norme.

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici
succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni
danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

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Sezione IV - Disposizioni finali

Articolo 104 (L)

Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 2000)

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione
abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.

2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione
della denunzia, accerta la conformità del progetto alle
norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della
parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione
delle possibili azioni sismiche.

3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo,
l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve,
in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del
provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa
essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le
opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche
essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di
apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico
regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone
copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i
necessari provvedimenti.

4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico,
stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di
cui al comma 3 (43).

5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non
sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il
progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica
vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed
ordina la demolizione di quanto già costruito.

6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo
si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del
presente testo unico.

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Articolo 105 (L)

Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici
per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato,
importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio
statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di
cui al presente capo.

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Articolo 106 (L)

Esenzione per le opere eseguite dal genio militare.

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza
delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo
è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero
della difesa.

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Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (44)

Articolo 107 (L)

Àmbito di applicazione.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)

1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti
relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio (45).

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Articolo 108 (L)

Soggetti abilitati.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art.
22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo
107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui
all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne
sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui
al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività
di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le
relative categorie rilasciata da una Società organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità
alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1,
lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali,
inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447 (46).

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Articolo 109 (L)

Requisiti tecnico-professionali.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2,
sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di
operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. È istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei
requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per
l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti
con decreto del Ministero delle attività produttive (47)
(48).

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Articolo 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)

Progettazione degli impianti.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'àmbito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è
obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo
sportello unico contestualmente al progetto edilizio (49).

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Articolo 111 (R)

Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.

1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di
collaudo degli impianti installati il committente è
esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di
cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se,
prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo
degli impianti con le modalità previste dal comma 2.

2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura
di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano
che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla
normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta
viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.

3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere
all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di
falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla
normativa vigente (50).

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Articolo 112 (L)

Installazione degli impianti.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto
di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono
essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive,
saranno fissati i termini e le modalità per l'adeguamento
degli impianti di cui al comma 3 (51) (52).

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Articolo 113 (L)

Dichiarazione di conformità.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo
112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 110 (53).

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Articolo 114 (L)

Responsabilità del committente o del proprietario.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 108 (54).

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Articolo 115 (L)

Certificato di agibilità.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del
2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia
il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle
leggi vigenti (55).

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Articolo 116 (L)

Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di
cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni
per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia
elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di
cui all'articolo 113 (56).

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Articolo 117 (R)

Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di
conformità o del certificato di collaudo.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di
agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo
sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione
di cui all'articolo 119.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo,
ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve
essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti.

3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1,
è possibile ricorrere alla certificazione di
conformità dei lavori ai progetti approvati di cui
all'articolo 111 (57).

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Articolo 118 (L)

Verifiche.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni del presente
capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'àmbito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta (58).

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Articolo 119 (L)

Regolamento di attuazione.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali
risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110
e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del
progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza (59).

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Articolo 120 (L)

Sanzioni.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a
carico del committente o del proprietario, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla
violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro (60).

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le
modalità della sospensione delle imprese dal registro o
dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi,
dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 (61).

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Articolo 121 (L)

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo (62).

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Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Articolo 122 (L)

Àmbito di applicazione.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al
tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3,
comma 1, del presente testo unico.

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Articolo 123 (L)

Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle
fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad
autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario già in opera.

2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle
fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima,
sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote
millesimali.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con
riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli
impianti non di processo ad essi associati, nonché dei
componenti degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente
riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25
luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

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Articolo 124 (L)

Limiti ai consumi di energia.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici
sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla
destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono
dotati e alla zona climatica di appartenenza.

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Articolo 125 (L - R, commi 1 e 3)

Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e
delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei
lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto
delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni del presente Capo.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1
non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune,
fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina
la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento
(63).

3. La documentazione deve essere compilata secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle
attività produttive. Una copia della documentazione
è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e
delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della
documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero,
nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei
lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in
cantiere (64).

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Articolo 126 (R)

Certificazione di impianti.

1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione
del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori,
dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui
all'articolo 111, comma 2.

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Articolo 127 (R)

Certificazione delle opere e collaudo.

(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art. 29)

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal
presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al
capo quinto della parte seconda.

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Articolo 128 (L)

Certificazione energetica degli edifici.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle attività produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati
alla certificazione (65).

2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo
e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove
è ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le
spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa
richiesta.

4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validità temporale di cinque anni a partire dal momento del
suo rilascio.

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Articolo 129 (L)

Esercizio e manutenzione degli impianti.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare
misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti
e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

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Articolo 130 (L)

Certificazioni e informazioni ai consumatori.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono essere certificate secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (66).

2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al
comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
certificazione.

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Articolo 131 (L)

Controlli e verifiche.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del
2000, articoli 107 e 109)

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del
presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.

2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina
la sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina,
a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.

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Articolo 132 (L)

Sanzioni.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516
euro e non superiore a 2582 euro (67).

2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi
dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non
osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito
con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una
certificazione non veritiera nonché il progettista che
rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore
delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo
127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per
cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che
non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2,
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516
euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono
punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la
nullità dello stesso (68).

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582
euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di
responsabilità penale (69).

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorità che applica la sanzione deve
darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia,
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164
euro e non superiore a 51645 euro (70).

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Articolo 133 (L)

Provvedimenti di sospensione dei lavori.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del
2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con
il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori,
ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve
fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine
comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e
l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

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Articolo 134 (L)

Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformità dalle norme del presente testo unico, anche non
emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune
entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario (71).

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Articolo 135 (L)

Applicazione.

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di
inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in
vigore.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052,
si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1
degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge
9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1,
2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.

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Parte III - Disposizioni finali

Capo I - Disposizioni finali

Articolo 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l) - R comma 2, lettera m)

Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;

b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;

c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4,
commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);

d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;

e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e
8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;

f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato
dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g),
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel
testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (72);

g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel
testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135 (73).

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì
abrogate le seguenti disposizioni:

a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli
220 e 221, comma 2;

b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27,
33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;

c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;

d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e
5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;

e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;

f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;

g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma
6;

h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11,
convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi
50 e 56;

l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2
dell'articolo 61;

m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.

------------------------

 

Articolo 137 (L)

Norme che rimangono in vigore.

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad
eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);

b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

c) legge 28 febbraio 1985, n. 47, ad eccezione degli articoli di cui
all'articolo 136, comma 2, lettera f);

d) legge 24 marzo 1989, n. 122;

e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
in legge 12 luglio 1991, n. 203;

f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente
previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di
questo testo unico, le seguenti leggi:

a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;

b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;

c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;

d) legge 5 marzo 1990, n. 46;

e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;

f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3. (74).

------------------------

 

Articolo 138 (L)

Entrata in vigore del testo unico.

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2002 (75).

------------------------

 

 

Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

Parte I

Articolato del testo unico
   

Rifermenti normativi previgenti

Articolo 1 (Àmbito di applicazione)
   

 

Articolo 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali)
   

 

Articolo 3 (Definizioni degli interventi edilizi)
   

Articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457

Articolo 4 (Regolamenti edilizi comunali)
   

 

comma 1
   

Articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150

comma 2
   

 

Articolo 5 (Sportello unico per l'edilizia)
   

 

Articolo 6 (Attività edilizia libera)
   

 

comma 1, lettera a)
   

Articolo 9, lettera. c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10

comma 1, lettera b)
   

Articolo 7, commi 1 e 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13

comma 1, lettera c)
   

Articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94

Articolo 7 (Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni)
   

 

comma 1, lettera. a), b)
   

 

comma 1, lettera. c)
   

Articolo 4, comma 16, primo periodo, D.L. n. 398/1993 convertito in
legge n. 493/1993 e succ. mod.

Articolo 8 (Attività edilizia dei privati su aree demaniali)

   

terzo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150

Articolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica)
   

 

comma 1, lettera. a)
   

Articolo 27, quarto comma, primo periodo della legge n. 457 del 1978

comma 1 lettera. b)
   

Articolo 4, comma ottavo, lettera. a) della legge n. 10 del 1977

comma 2
   

Articolo 27, quarto comma, secondo periodo della legge n. 457 del 1978

Articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire)
   

 

comma 1
   

Articolo 1 della legge n. 10 del 1977

comma 2
   

Articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47

comma 3
   

 

Articolo 11 (Caratteristiche del permesso di costruire)
   

 

comma 1
   

Primo e secondo comma dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977

comma 2
   

Comma sesto dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977

comma 3
   

Comma 2 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
sostituito dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n.
662

Articolo 12 (Presupposti per il permesso di costruire)
   

 

comma 1
   

Primo comma dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977

comma 2
   

Quarto comma dell'articolo 31 della legge n. 1050 del 1942

comma 3
   

Primo, terzo e quarto comma dell'articolo unico della legge 3 novembre
1952, n. 1902

comma 4
   

Secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902

Articolo 13 (Competenza al rilascio del permesso di costruire)
   

 

comma 1
   

Primo comma dell'articolo 4, legge n. 10 del 1977

comma 2
   

Articolo 4, comma 6, del D.L. n. 398/1993, convertito in legge n.
493/1993

Articolo 14 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici)
   

 

comma 1
   

Articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto
dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765

comma 2
   

 

comma 3
   

 

Articolo 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)

   

 

comma 1
   

Terzo comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10

comma 2
   

Quarto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10

comma 3
   

Quinto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10

comma 4
   

Articolo 31, undicesimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150

Articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire)
   

 

comma 1
   

Articolo 3 della legge n. 10 del 1977

comma 2
   

Primo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del 1977, e articolo 47
della legge 5 agosto 1978, n. 457

comma 3
   

Secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del 1977

comma 4
   

Primo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977

comma 5
   

Terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977

comma 6
   

Articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

comma 7
   

Articolo 4, primo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e
successive modificazioni

comma 8
   

Articolo 4, secondo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e
successive modificazioni

comma 9
   

Primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge n. 10
del 1977

comma 10
   

Quinto comma dell'articolo 6 della legge n. 10 del 1977

Articolo 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)
   

 

comma 1
   

Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 10 del 1977

comma 2
   

Comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94

comma 3, lettera a)
   

Lettera a) del primo comma, dell'articolo 9 della legge n. 10 del 1977

comma 3, lettera b)
   

Lettera d) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del 1977

comma 3, lettera c)
   

Lettera f) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del 1977

comma 3, lettera d)
   

Lettera g) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del 1977

comma 3, lettera e)
   

Primo periodo del comma 1 dell'articolo 26, legge n. 10 del 1991

comma 4
   

Secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 10 del 1977

Articolo 18 (Convenzione-tipo)
   

Articolo 8 della legge n. 10 del 1977, come modificato dall'articolo
23, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179

Articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non
destinati alla residenza)
   

Articolo 10 della legge n. 10 del 1977

Articolo 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
   

Articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993

Articolo 21 (Intervento sostitutivo regionale)
   

Articolo 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni dalla legge 1993, n. 493

Articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività)
   

 

comma 1
   

Articolo 4, comma 7, lettera a), b), c), d), e), f), ed h), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. Con modificazioni in legge
n. 493 del 1993

comma 2
   

Articolo 4, comma 7, lettera g), decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993

comma 3
   

Articolo 4, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv.
con modificazioni in legge n. 493 del 1993

comma 4
   

 

comma 5
   

 

Articolo 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività)
   

 

comma 1
   

Comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive
modificazioni

comma 2
   

Comma 8-bis e 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993

comma 3
   

 

comma 4
   

 

comma 5
   

Comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive
modificazioni

comma 6
   

Comma 15 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive
modificazioni

comma 7
   

Secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993,
e successive modificazioni

Articolo 24 (Certificato di agibilità)
   

 

comma 1
   

 

comma 2
   

Articolo 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche

comma 3
   

Articolo 221, secondo comma del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e
successive modifiche

comma 4
   

Articolo 52, primo comma legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 25 (Procedimenti per il rilascio del certificato di
agibilità)
   

Articoli 1, 3 e 4 D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971,
n. 1086, artt. 7 e 8

Articolo 26 (Dichiarazione di inagibilità)
   

 

Articolo 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
   

Articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 28 (Vigilanza su opere di amministrazioni statali)
   

Articolo 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 29 (Responsabilità del titolare del permesso di
costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori,
nonché anche del progettista per le opere subordinate a
denuncia di inizio attività)
   

 

commi 1 e 2
   

Articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298

comma 3
   

Comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

Articolo 30 (Lottizzazione abusiva)
   

Articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dagli
articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298

Articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,
in totale difformità o con variazioni essenziali)
   

Articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298

Articolo 32 (Determinazione delle variazioni essenziali)
   

Articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità)
   

Articolo 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire)
   

Articolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di
proprietà dello Stato o di enti pubblici)
   

 

commi 1 e 2
   

Articolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

comma 3
   

 

Articolo 36 (Accertamento di conformità)
   

Articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 37 (Interventi in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e accertamento di
conformità)
   

 

comma 1
   

Primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493

comma 2
   

Comma 3 dell'articolo 10 della legge 47 del 1985

comma 3
   

Comma 4 dell'articolo 10 della legge 47 del 1985

comma 4
   

 

comma 5
   

Secondo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493

comma 6
   

Terzo periodo del comma 13 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493

Articolo 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato)
   

Articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della
Regione)
   

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 27, come sostituito
dall'articolo 7, legge 6 agosto 1967, n. 765

Articolo 40 (Sospensione o demolizione di opere abusive da parte della
regione)
   

Articolo 26 della legge 1150 del 1942 come sostituito dall'articolo 6
della legge n. 765 del 1967

Articolo 41 (Demolizione di opere abusive)
   

 

commi 1, 2 e 3
   

Articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

comma 4
   

Articolo 2, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

comma 5
   

 

Articolo 42 (Ritardato od omesso versamento del contributo di
costruzione)
   

Articolo 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 43 (Riscossione)
   

Articolo 16 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 44 (Sanzioni penali)
   

Articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298

Articolo 45 (Norme relative all'azione penale)
   

Articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 46 (Nullità degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985)
   

Articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298

Articolo 47 (Sanzioni a carico dei notai)
   

Articolo 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici)
   

Articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

Articolo 49 (Disposizioni fiscali)
   

Articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150

Articolo 50 (Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria)
   

Articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni

Articolo 51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria)
   

Comma 50 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Parte II

Articolato del testo unico
   

Norme di riferimento

Articolo 52 (Tipo di strutture e norme tecniche)
   

 

comma 1
   

Primo e terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1974

comma 2
   

Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1974

comma 3
   

Primo comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1974

Articolo 53 (Definizioni)
   

Primo, secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 1086 del
1971

Articolo 54 (Sistemi costruttivi)
   

 

comma 1
   

Articolo 5 della legge n. 64 del 1974

comma 2,lettera a)
   

Primo comma dell'articolo 6 della legge n. 64 del 1974

comma 2, lettera b)
   

Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1974

comma 2, lettera c)
   

Primo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del
1974

Articolo 55 (Edifici in muratura)
   

Secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 56 (Edifici con struttura a pannelli portanti)
   

 

comma 1
   

Secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

comma 2
   

Terzo comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

comma 3
   

Quarto comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

comma 4
   

Quinto comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 57 (Edifici con strutture intelaiate)
   

 

comma 1
   

Secondo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del
1974

comma 2
   

Secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974

comma 3
   

Terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974

comma 4
   

Quarto comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974

Articolo 58 (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in
conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in
metallo)
   

Articolo 9 della legge n. 1086 del 1971

Articolo 59 (Laboratori)
   

Articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 60 (Emanazione di norme tecniche)
   

Articolo 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 61 (Abitati da consolidare)
   

Commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 62 (Utilizzazione di edifici)
   

Articolo 28 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 63 (Opere pubbliche)
   

 

Articolo 64 (Progettazione, direzione, esecuzione,
responsabilità)
   

 

comma 1
   

Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 1086 del 1971

comma 2
   

Primo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086 del 1971

comma 3
   

Secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086 del 1971

comma 4
   

Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 1086 del 1971

comma 5
   

Secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1086 del 1971

Articolo 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a
struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica)
   

 

comma da 1 a 5
   

Primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 4 della
legge n. 1086 del 1971

comma 6, 7 e 8
   

Primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 1086 del 1971

Articolo 66 (Documenti in cantiere)
   

Articolo 5 della legge n. 1086 del 1971

Articolo 67 (Collaudo statico)
   

 

comma 1
   

Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971

comma 2
   

Secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971

comma 3
   

Comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425

comma 4
   

Quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971

comma 5
   

Comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994

comma 6
   

 

comma 7
   

Quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971

comma 8
   

Primo comma dell'articolo 8 della legge n. 1086 del 1971

Articolo 68 (Controlli)
   

Articolo 10 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 69 (Accertamenti delle violazioni)
   

Articolo 11 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 70 (Sospensioni dei lavori)
   

Articolo 12 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 71 (Lavori abusivi)
   

Articolo 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 72 (Omessa denuncia dei lavori)
   

Articolo 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 73 (Responsabilità del direttore dei lavori)
   

Articolo 15 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 74 (Responsabilità del collaudatore)
   

Articolo 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 75 (Mancanza del certificato di collaudo)
   

Articolo 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 76 (Comunicazione della sentenza)
   

Articolo 18 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 77 (Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di
interi edifici)
   

Articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13

Articolo 78 (Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere
architettoniche)
   

Articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13

Articolo 79 (Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere
architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi)
   

Articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13

Articolo 80 (Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di
prevenzione degli infortuni)
   

Articolo 6 della legge 9 gennaio 1989, n. 13

Articolo 81 (Certificazioni)
   

Articolo 8 della legge 9 gennaio 1989, n. 13

Articolo 82 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico)
   

Articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Articolo 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)
   

 

comma 1
   

Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1974

comma 2
   

Secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1974

comma 3
   

Primo comma dell'articolo 32 della legge n. 64 del 1974

Articolo 84 (Contenuto delle norme tecniche)
   

Articolo 4 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 85 (Azioni sismiche)
   

Articolo 9 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 86 (Verifica delle strutture)
   

Articolo 10 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 87 (Verifica delle fondazioni)
   

Articolo 11 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 88 (Deroghe)
   

Articolo 12 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 89 (Parere sugli strumenti urbanistici)
   

Articolo 13 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 90 (Sopraelevazioni)
   

Articolo 14 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 91 (Riparazioni)
   

Articolo 15 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 92 (Edifici di speciale importanza artistica)
   

Articolo 16 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni in zone sismiche)
   

Articoli 17 e 19 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
   

Articolo 18 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 95 (Sanzioni penali)
   

Articolo 20 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 96 (Accertamento delle violazioni)
   

Articolo 21 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 97 (Sospensione dei lavori)
   

Articolo 22 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 98 (Procedimento penale)
   

Articolo 23 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 99 (Esecuzione d'ufficio)
   

Articolo 24 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 100 (Competenza del presidente della giunta regionale)
   

Articolo 25 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 101 (Comunicazione del provvedimento al competente ufficio
tecnico della Regione)
   

Articolo 26 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 102 (Modalità per l'esecuzione d'ufficio)
   

Articolo 27 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)
   

Articolo 29 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 104 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione)
   

Articolo 30 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 105 (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)
   

Articolo 33 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare)
   

Articolo 34 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 107 (Àmbito di applicazione)
   

Articolo 1, comma 1, della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 108 (Soggetti abilitati)
   

 

commi 1 e 2
   

Articolo 2 della legge 18 maggio 1990, n. 46

comma 3
   

Articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136

Articolo 109 (Requisiti tecnico-professionali)
   

Articolo 3 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 110 (Progettazione degli impianti)
   

Articolo 6 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 111 (Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti
installati)
   

 

Articolo 112 (Installazione degli impianti)
   

Articolo 7 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 113 (Dichiarazione di conformità)
   

Articolo 9 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 114 (Responsabilità del committente o del
proprietario)
   

Articolo 10 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 115 (Certificato di agibilità)
   

Articolo 11 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 116 (Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri)
   

Articolo 12 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 117 (Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di
conformità o del certificato di collaudo)
   

Articolo 13 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 118 (Verifiche)
   

Articolo 14 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 119 (Regolamento di attuazione)
   

Articolo 15 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 120 (Sanzioni)
   

Articolo 16 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 121 (Abrogazioni e adeguamento dei regolamenti comunali e
regionali)
   

Articolo 17 della legge 18 maggio 1990, n. 46

Articolo 122 (Àmbito di applicazione)
   

Articolo 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 123 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e
di impianti)
   

Articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 124 (Limiti ai consumi di energia)
   

Articolo 27 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 125 (Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione
degli impianti e delle opere relative alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia)
   

Articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 126 (Certificazione di impianti)
   

 

Articolo 127 (Certificazione delle opere e collaudo)
   

Articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 128 (Certificazione energetica degli edifici)
   

Articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 129 (Esercizio e manutenzione degli impianti)
   

Articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 130 (Certificazioni e informazioni ai consumatori)
   

Articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 131 (Controlli e verifiche)
   

Articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 132 (Sanzioni)
   

Articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 133 (Provvedimenti di sospensione dei lavori)
   

Articolo 35 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 134 (Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore)
   

Articolo 36 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 135 (Applicazione)
   

Articolo 37 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 136 (Abrogazioni)
   

Abrogazioni conseguenti alle delegificazioni operate ai sensi
dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997

comma 1
   

 

comma 2
   

Abrogazioni di leggi e atti aventi forza di legge confluiti nel testo
unico, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999

Articolo 137 (Norme che rimangono in vigore)
   

 

Articolo 138 (Entrata in vigore del testo unico)
   

 

 

 

 NOTE

(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e
regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel D.P.R. 6
giugno 2001, n. 379. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo,
rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(2/a) Il termine di entrata in vigore del presente testo unico
è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis,
D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno
2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto
della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121)
è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art.
4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di
conversione, e poi al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24
dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e grado.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate
le seguenti istruzioni:

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 7 agosto 2003, n.
4174/316/26;

- Ministero dell'interno: Lett.Circ. 22 marzo 2004, n.
P559/4101/sott.72/E.6.

(2/b) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(3) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(3/a) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(3/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(3/c) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 9, L. 1° agosto 2002,
n. 166. Vedi, anche, il comma 10 del medesimo articolo.

(3/d) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(3/e) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(3/f) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(4) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(5) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(5/a) Comma così modificato dai commi 44, 45 e 46 dell'art.
32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(6) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(7) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(7/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(8) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(8/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(8/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(8/c) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(8/d) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(9) Comma prima rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff.
13 novembre 2001, n. 264) e successivamente così modificato
dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio
2003, n. 16).

(10) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(11) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(12) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(12/a) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre
2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(12/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(12/c) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(12/d) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(13) Articolo così sostituito dall'art. 32, comma 49-ter,
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28
giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del
citato comma 49-ter.

(13/a) Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27, L.
28 dicembre 2001, n. 448.

(13/b) Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27, L.
28 dicembre 2001, n. 448.

(13/c) Lettera così sostituita dal comma 17 dell'art. 27, L.
28 dicembre 2001, n. 448.

(14) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre
2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(15) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre
2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(16) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre
2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(16/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(16/b) Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono state
incrementate del cento per cento ai sensi di quanto disposto dal comma
47 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(16/c) Il presente comma era stato modificato dal comma 48 dell'art.
32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi soppresso dalla relativa legge
di conversione.

(16/d) Il presente comma era stato modificato dal comma 49 dell'art.
32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi soppresso dalla relativa legge
di conversione.

(16/e) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(17) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(18) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(18/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301
(Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(18/b) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 49-quater, D.L. 30 settembre
2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(20) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(21) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(22) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(23) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(23/a) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre
2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(23/b) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto
2002, n. 166.

(24) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto 2002,
n. 166.

(24/a) Comma così rettificato con Comunicato 25 febbraio
2002 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2002, n. 47).

(24/b) Comma così rettificato con Comunicato 25 febbraio
2002 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2002, n. 47).

(25) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(26) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(27) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(28) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(29) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(30) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(31) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(32) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(33) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(34) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(35) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre
2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(36) Così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz.
Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(37) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(38) Rubrica così rettificata con Comunicato 13 novembre
2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(39) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(40) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(41) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(42) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(43) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(44) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(45) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(46) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(47) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(48) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(49) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(50) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(51) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(52) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(53) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(54) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(55) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(56) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(57) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(58) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(59) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(60) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(61) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(62) L'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli
da 107 a 121) è stata differita prima al 1° gennaio
2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla
relativa legge di conversione, e poi al 1° gennaio 2005
dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(63) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(64) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(65) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(66) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(67) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(68) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(69) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(70) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(71) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001
(Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

(72) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 novembre 2001, n. 262.

(73) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 novembre 2001, n. 262.

(74) Sostituisce il comma 2, dell'art. 9, L. 24 marzo 1989, n. 122.

(75) Il termine di entrata in vigore del presente testo unico
è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis,
D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno
2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto
della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121)
è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art.
4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di
conversione, e poi al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24
dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e grado.